Ordinanza Etna Nord Linguaglossa : Regole per le Escursioni e Sicurezza
Benvenuti nella pagina informativa dedicata alle disposizioni di sicurezza per le escursioni sul versante Nord del Vulcano Etna. L’Etna è un ambiente naturale di straordinaria bellezza ma in continua evoluzione, che richiede la massima attenzione e il rispetto di regole precise per garantire la sicurezza di tutti i visitatori.
Di seguito è riportato il testo integrale dell’Ordinanza N. 40, emessa dal Comune di Linguaglossa il 6 luglio 2024. Questo documento ufficiale stabilisce le norme e le procedure operative vincolanti per la fruizione in sicurezza dell’area, in particolare per l’accesso alla zona sommitale.
L’ordinanza definisce i limiti di quota raggiungibili, i comportamenti da adottare in base ai diversi livelli di allerta vulcanica (F0, F1, F2) comunicati dal sistema ETNAS, e specifica gli obblighi per guide, operatori turistici ed escursionisti. La conoscenza e il rispetto di queste norme sono fondamentali per vivere un’esperienza sicura e indimenticabile sul vulcano attivo più alto d’Europa.
COMUNE DI LINGUAGLOSSA
Città Metropolitana di Catania
REGISTRO GENERALE ORDINANZE
ORDINANZA N. 40 del 06/07/2024
Oggetto
DISPOSIZIONI E PROCEDURE OPERATIVE CONSEGUENTI ALLA RICEZIONE DEI MESSAGGI DI ALLERTAMENTO DEL SISTEMA ETNAS DA APPLICARSI PER LE ESCURSIONI CON UTILIZZO DELLA VIA DI ACCESSO AI CRATERI SOMMITALI DEL VULCANO ETNA NORD NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LINGUAGLOSSA.
Richiamate
- Le "Procedure di allertamento rischio vulcanico e modalità di fruizione per la zona sommitale del Vulcano Etna" (consultabili sul sito istituzionale della Regione siciliana all'indirizzo: www.regione.sicilia.it).
- Le Procedure operative regionali conseguenti alla ricezione dei messaggi di allertamento del sistema ETNAS di cui al prot. 28490/S.03/DRPC Sicilia del 30/06/2023 che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.
Considerato
- Che per l'ascesa del versante NORD del vulcano viene utilizzata la Pista che da Piano Provenzana quota 1800 mslm arriva a Piano delle Concazze quota 2800 mslm nel territorio del Comune di Linguaglossa dai soggetti autorizzati mediante automezzi fuori strada autorizzati;
- Che si rende necessario ed opportuno procedere ad una regolamentazione e informazione quanto più capillare possibile degli escursionisti e fruitori del vulcano.
Visto
- L'art. 7 del decreto legislativo 2 Gennaio 2018. n.1.
- L'art. n.2 della Legge 225/1992;
- L'art. n. 2 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n.773/1931;
- L'art. 12 della L. 265/1999;
- L'art. 54 del D. L.vo n.267/2000.
- Il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana, con particolare riferimento all'art. 69.
ORDINA
Gli automezzi fuori strada addetti al trasporto turistico potranno arrivare alla quota di 2800 slm nell'area a nord dell'osservatorio di Pizzi Deneri, cioè immediatamente fuori l'area definita zona Gialla dal sopra richiamato documento "Procedure operative regionali conseguenti alla ricezione dei messaggi di allertamento del sistema ETNAS di cui al prot. 28490/S.03/DRPC Sicilia del 30/06/2023";
Al passaggio da F0 a F1, comunicato anche mediante i gruppi Whatsapp, che corrisponde all'attivazione della fase operativa PREALLARME in riferimento alla fruizione della zona sommitale e l'area gialla del vulcano, vista la possibilità di un passaggio repentino al livello di allerta F2 corrispondente alla fase operativa di ALLARME, devono essere sospese tutte le attività che si svolgono nella zona sommitale e nella zona gialla e, quindi, al recepimento del messaggio: i gestori delle attività turistiche escursionistiche e in particolare le guide dovranno interrompere le attività e curare l'immediato allontanamento dei fruitori dalla zona interdetta.
In stato F1 e F2 è assolutamente vietato accedere oltre quota 2800 m.s.l.m.;
Le Guide Alpine e/o Vulcanologiche, che operano sul Vulcano Etna, e, in particolare, nella zona interessata dai fenomeni eruttivi devono:
- a) comunicare alla struttura di Protezione Civile Comunale ogni variazione di attività che possa determinare rischi per la pubblica e privata incolumità;
- b) informare preventivamente le persone accompagnate sui rischi che si corrono in ambiente vulcanico;
- c) mettere in atto ogni utile accorgimento, suggerito dalla propria esperienza e professionalità, atto a limitare i rischi per le persone accompagnate.
Le limitazioni di cui ai punti precedenti non si applicano al personale addetto alla sicurezza ed al soccorso, alle forze dell'Ordine, al personale della Protezione Civile e del Parco dell'Etna, che svolgono attività di servizio nell'area, al personale Scientifico che opera alle quote sommitali ai fini di Protezione Civile e di studio (Università e INGV), alle Guide Alpine Vulcanologiche ed alle figure espressamente abilitate all'interno del CAI. È, altresì, consentito l'accesso, oltre i limiti imposti, ai giornalisti ed ai fotografi professionisti muniti di tesserino professionale, se accompagnati da personale abilitato ai sensi di legge.
I trasgressori saranno deferiti all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 C.P.
Ogni provvedimento in contrasto con la presente è allo stato sospeso sino a nuova disposizione.
La Polizia Municipale e la Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.
Di trasmettere la presente ordinanza alla Prefettura di Catania ai comuni di Castiglione di Sicilia Piedimonte Etneo Randazzo Maletto e Bronte, alla S.O.R.I.S., al Collegio Regionale Guide Alpine e vulcanologiche, al Dipartimento Regionale di Protezione Civile Servizio Vulcanico, al Corpo Forestale, Stazione dei Carabinieri di Linguaglossa, al C.N.S.A.S. e al Soccorso Alpino Guardia di Finanza.
Il Sindaco
F.to LUCA STAGNITTA