Ordinanza Etna Nord – Castiglione di Sicilia : Regole per le Escursioni e Sicurezza
Benvenuti nella pagina informativa dedicata alle disposizioni di sicurezza per le escursioni sul versante Nord del Vulcano Etna. L’Etna è un ambiente naturale di straordinaria bellezza ma in continua evoluzione, che richiede la massima attenzione e il rispetto di regole precise per garantire la sicurezza di tutti i visitatori.
Di seguito è riportato il testo integrale dell’Ordinanza N. 1, emessa dal Comune di Castiglione di Sicilia il 19 Giugno 2025. Questo documento ufficiale stabilisce le norme e le procedure operative vincolanti per la fruizione in sicurezza dell’area, in particolare per l’accesso alla zona sommitale.
L’ordinanza definisce i limiti di quota raggiungibili, i comportamenti da adottare in base ai diversi livelli di allerta vulcanica (F0, F1, F2) comunicati dal sistema ETNAS, e specifica gli obblighi per guide, operatori turistici ed escursionisti. La conoscenza e il rispetto di queste norme sono fondamentali per vivere un’esperienza sicura e indimenticabile sul vulcano attivo più alto d’Europa.
COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA
Città Metropolitana di Catania
Protocollo N.0010620/2025 del 19/06/2025
ORDINANZA SINDACALE N° 01 DEL 19/06/2025
Oggetto
Divieto di accesso alle quote sommitali del versante Nord del vulcano Etna.
IL SINDACO
Richiamate
Le "Procedure di allertamento rischio vulcanico e modalità di fruizione per la zona sommitale del vulcano Etna", redatte dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile, Servizio Rischi sismico e vulcanico, aggiornate al 05/09/2018, consultabili sul sito istituzionale della Regione Siciliana all'indirizzo: www.regione.sicilia.it.;
Considerato
Che è variata la fase operativa da "PREALLARME" a "ATTENZIONE", giusto comunicato del D.R.P.C. Prot. n. 28490/S.03/DRPC Sicilia del 19.06.2025 e che, conseguentemente, si rende opportuno procedere ad una informazione capillare rivolta agli escursionisti ed ai fruitori del vulcano Etna;
Visti
- L'art. 2 della Legge nr. 225/1992;
- L'art. 2 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n. 773/1931;
- L'art. 12 della Legge n. 265/1999;
- L'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- L'O.A.EE.LL. vigente nella Regione siciliana, con particolare riferimento all'art. 69;
ORDINA
Che al passaggio da F0 a F1, comunicato anche mediante i gruppi WhatsApp e/o tramite l'Albo Pretorio o sul sito istituzionale dell'Ente, che corrisponde all'attivazione della fase operativa PREALLARME in riferimento alla fruizione della zona sommitale e l'area gialla del vulcano, vista la possibilità di un passaggio repentino al livello di allerta F2 corrispondente alla fase operativa di ALLARME, devono essere sospese tutte le attività che si svolgono nella zona sommitale e nella zona gialla e, quindi, al recepimento del messaggio: i gestori delle attività turistiche escursionistiche e in particolare le guide dovranno interrompere le attività e curare l'immediato allontanamento dei fruitori dalla zona interdetta.
Che in stato F1 e F2 è assolutamente vietato accedere oltre quota 2795,00 m.s.l.m.;
Alle Guide Alpine e/o Vulcanologiche, che operano sul Vulcano Etna, e, in particolare, nella zona interessata dai fenomeni eruttivi:
- a) di comunicare alla struttura di Protezione Civile Comunale ogni variazione di attività che possa determinare rischi per la pubblica e privata incolumità;
- b) di informare preventivamente le persone accompagnate sui rischi che si corrono in ambiente vulcanico;
- c) di mettere in atto ogni utile accorgimento, suggerito dalla propria esperienza e professionalità, atto a limitare i rischi per le persone accompagnate.
Le limitazioni di cui ai punti precedenti non si applicano al personale addetto alla sicurezza ed al soccorso, alle forze dell'Ordine, al personale della Protezione Civile e del Parco dell'Etna, che svolgono attività di servizio nell'area, al personale Scientifico che opera alle quote sommitali ai fini di Protezione Civile e di studio (Università e INGV), alle Guide Alpine - Vulcanologiche ed alle figure espressamente abilitate all'interno del CAI. È, altresì, consentito l'accesso, oltre i limiti imposti, ai giornalisti ed ai fotografi professionisti muniti di tesserino professionale, se accompagnati da personale abilitato ai sensi di legge.
I trasgressori saranno deferiti all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 C.P.;
Ogni provvedimento in contrasto con la presente è allo stato sospeso sino a nuova disposizione;
DISPONE
Che la Polizia Municipale e la Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza;
Di trasmettere il presente Atto:
- Al Dipartimento Regionale di Protezione Civile - Servizio Vulcanologico S.03;
- Alla Prefettura di Catania;
- Ai Sindaci del Parco dell'Etna per il coordinamento delle attività di Protezione Civile, nello specifico Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Linguaglossa, Maletto, Nicolosi, Piedimonte Etneo, Ragalna, Randazzo, Sant'Alfio e Zafferana Etnea e Città Metropolitana di Catania;
- Alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco;
- Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania;
- All'Ente Parco dell'Etna;
- Alla Guardia di Finanza-Soccorso Alpino Nicolosi;
- Al Corpo Forestale Regionale - Distaccamento di Linguaglossa;
- Alla Stazione Caserma Carabinieri di Castiglione di Sicilia;
- Alla Stazione Caserma Carabinieri di Passopisciaro;
- Al Comando Polizia Municipale di Castiglione di Sicilia;
- Al Collegio Regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche;
- Al C.N.S.A.S. (Corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico);
- All'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania;
- Al Club Alpino Italiano, sezione di Catania;
- Alla Funivia dell'Etna;
- Alle Società aggiudicatarie delle Autorizzazioni rilasciate da questo Ente per l'accesso alla pista altomontana Etna Nord;
- Al SAGF-Nucleo Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi.
La presente Ordinanza sarà pubblicata sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune.
Castiglione di Sicilia, 19 giugno 2025
IL SINDACO
(Concetto Stagnitti)