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Nuova ordinanza di accesso ai Crateri Sommitali del Vulcano Etna, quali regole bisogna rispettare secondo l’Ordinanza pubblicata dal Comune pedemontano di Nicolosi giorno 1 aprile 2022.

Riportiamo qui di seguito i dettagli :

  • Escursione libera fino a quota 2500 mt. s.l.m.
  • Da quota 2500 mt. s.l.m. a quota 2750 mt. s.l.m. esclusivamente se accompagnati dalle Guide Alpine o Vulcanologiche, con abbigliamento idoneo ai luoghi, resta fermo l’assoluto divieto di recarsi nelle vicinanze del cratere di sud-est dal quale deve essere mantenuta in qualsiasi fase dell’escursione una distanza di sicurezza di almeno 1500 metri in linea d’aria, cosi come l’assoluto rispetto del Regolamento sulla fruizione delle quote sommitali delDipartimento Regionale della Protezione civile – Servizio Rischio vulcanico Etneo del09/02/2013 e ss.mm.ii.;
  •  E’ assolutamente vietato superare la quota di 2750 m. s.l.m.

Alle guide Alpine e Vulcanologiche, che operano sul versante sud del Vulcano Etna, ed in particolare nella zona interessata dai fenomeni eruttivi è fatto obbligo:

  • Di ubicare cartelli informativi e di pericolo ed inoltre, al punto di arrivo delle escursioni
  • libere, saranno collocati de paletti con cordicella per vietare il passaggio;
  • Di comunicare alla struttura di Protezione civile Comunale ogni variazione di attività che
  • possa determinare rischi per la pubblica e privata incolumità;
  • Di informare preventivamente le persone accompagnate sui rischi che si corrono in
  • ambiente vulcanico;
  • Di mettere in atto ogni utile accorgimento atto a limitare i rischi, compreso l’obbligatorietà
  • per le persone accompagnate dell’utilizzo di adeguata attrezzatura specifica e antinfortunistica come suggerito dalla propria esperienza e professionalità.

Le limitazioni di cui al punto precedente non si applicano:

  • Al personale addetto alla sicurezza e al soccorso, alle Forze dell’Ordine, al personale della Protezione Civile e al personale del Parco dell’Etna che svolgono attività di servizio
  • nell’area;
  • Al personale scientifico che opera alle quote sommitali a fini di Protezione civile e di studio
  • (Università e I.N.G.V.);
  • Alle guide alpine/vulcanologiche e al personale del C.A.I. abilitati ai sensi di legge; è altresì
  • consentito l’accesso, oltre i limiti imposti, ai giornalisti e ai fotografi professionisti muniti di
  • tesserino professionale se accompagnati da personale abilitato ai sensi di legge.
  • I trasgressori saranno deferiti all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 C.P.
  • Il Comando di Polizia Municipale è incaricato all’esecuzione della presente ordinanza.

Per maggiori dettagli leggi l’ordinanza nella sua interezza: OS Nicolosi nr. 5_2022 .

 

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